Sicurezza lavoro e prevenzione incendi

La società di ingegneria AB ENGINEERING è specializzato nella gestione e nella realizzazione di soluzioni e servizi per piccole e medie imprese, artigiani e professionisti nel campo specifico della sicurezza sul lavoro e della prevenzione incendi in generale.

Offriamo supporto nella gestione di tutti gli adempimenti richiesti dalle normative vigenti in materia di SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, IGIENE INDUSTRIALE, PREVENZIONE INCENDI, FORMAZIONE di tutte le FIGURE AZIENDALI addette alla sicurezza quali: RSPP, RLS, addetti antincendio ed emergenze, lavoratori ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, utilizzo attrezzature specifiche ai sensi dell'Accordo Stato regioni 22/02/2012. VAI ALLA SEZIONE FORMAZIONE

SICUREZZA SUL LAVORO E VALUTAZIONE DEI RISCHI D.LGS. 81/08

Il decreto legislativo 81/2008 o Testo Unico della Sicurezza stabilisce tra gli  OBBLIGHI principali del datore di lavoro di aziende che occupano almeno un lavoratore (intendendo compresi anche stagisti, apprendisti, stagionali, soci che prestano la propria opera all’interno dell’attività) la valutazione completa e dettagliata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività lavorativa e l’adozione di un conseguente piano di intervento o miglioramento delle criticità riscontrate, che devono essere contenuti assieme ad altre evidenze, definite dalla legge, in uno specifico DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALE .

Per le piccole e medie imprese, che occupano fino a 10 lavoratori, è stato concepito un periodo transitorio di adeguamento, durante il quale era consentito produrre una AUTOCERTIFICAZIONE della valutazione dei rischi, sotto la responsabilità del datore di lavoro, che si impegnava comunque a mettere in pratica le misure di prevenzione e protezione necessarie.

Tale periodo transitorio, dopo diverse proroghe, si è concluso definitivamente  il 31/05/2013, pertanto le aziende che nel frattempo non avessero provveduto ad una analisi completa e alla REDAZIONE del D.V.R. saranno sanzionabili dagli enti di controllo, poiché l’autocertificazione non sarà più ritenuta documento valido ai fini di legge.

Proponiamo quindi alle aziende che non avessero ancora provveduto o di nuova costituzione il nostro supporto di professionisti esperti in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi ed impiantistica per effettuare il check-up completo e la valutazione dettagliata di tutti i rischi presenti in azienda, la redazione del D.V.R. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e la definizione condivisa del conseguente piano di attuazione delle misure da adottare. VERIFICA ORA LA CONFORMITA’ DELLA TUA AZIENDA

GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE

Forniamo assistenza, consulenza e supporto per tutti gli adempimenti correlati alla valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro: modulistica, scelta dei dispositivi di protezione individuale, verifica della conformità degli ambienti di lavoro, attrezzature ed impianti, gestione scadenze periodiche, elaborazione di procedure operative e sistemi di gestione, valutazione di rischi specifici, formazione di tutte le figure addette alla gestione della sicurezza aziendale. Effettuiamo una valutazione dei rischi approfondita e personalizzata per ogni tipologia di azienda, in base a metodologie specifiche supportate da approfondite conoscenze tecniche ed esperienza pluriennale, sopralluoghi conoscitivi della realtà aziendale e studio di tutti gli elementi utili volti ad identificare al meglio tutti gli aspetti della “vita” di un’azienda. Definiremo insieme un piano di miglioramento degli aspetti eventualmente carenti, tramite il quale poter gestire le scadenze e le priorità, continuandovi ad assistere durante l’intero percorso. Su vostra richiesta inoltre, in base al codice ATECO della vostra attività, possiamo assumere l’incarico di R.S.P.P. ESTERNO.

PREVENZIONE INCENDI

Particolare attenzione viene rivolta verso gli aspetti connessi alla PREVENZIONE INCENDI, potendo offrire l’esperienza e l’affidabilità di professionisti iscritti all’apposito elenco del Ministero dell’Interno quali Tecnici abilitati alla progettazione antincendio.

In continuo aggiornamento, lo staff tecnico è in grado di supportare studi professionali ed aziende nella realizzazione di pratiche per Rinnovo CPI, ottenimento di Parere di Conformità, rilascio di Certificati Prevenzione Incendi e Consulenze tecniche in materia di sicurezza Antincendio.

Il recente DPR 151/2011, che sosituisce il D.M. 16/02/1982, elenca le attività soggette a controllo da parte dei VVFF. In materia di semplificazione amministrativa la nuova disciplina prevede al posto del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, una attestazione di conformità, con contestuale eliminazione del giuramento della perizia; inoltre è prevista l'eliminazione delle duplicazioni dei registri con quelli previsti dal Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il regolamento, in attuazione del principio di proporzionalità, distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie (A B e C) assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Attività di tipo A (basso rischio): attività non soggette a rischi significativi

Attività di tipo B ( rischio medio): attività soggette a rischio medio

Attività di tipo C (rischio elevato): attività che presentano un elevato rischio

Possiamo occuparci della gestione delle pratiche e progettazione antincendio per nuove realizzazioni o adeguamento di strutture esistenti, valutazione del Rischio Incendio ai sensi del D.M. 10 Marzo 1998 e valutazione del rischio esplosione, formazione per addetti antincendio per attività a livello di RISCHIO BASSO e MEDIO.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

Il titolo VIII del decreto Legislativo n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro valuti il rischio connesso all’esposizione ad AGENTI FISICI quali: RUMORE, VIBRAZIONI, RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI, CAMPI ELETTROMAGNETICI, MICROCLIMA ED ATMOSFERE IPERBARICHE e riporti i risultati di tale valutazione in uno specifico documento, volto da identificare le misure di prevenzione e protezione necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Particolare importanza rivestono i rischi connessi con l’esposizione a RUMORE e VIBRAZIONI, che spesso sono anche tra loro correlati.

RUMORE

Il valore limite di esposizione alla pressione sonora al di sopra del quale è statisticamente dimostrata la correlazione con danni da ipoacusia è 87 dB (per una ipotetica giornata di 8 ore), associata a determinati valori di pressione di picco. Il decreto stabilisce delle “fasce di attenzione” in base ai seguenti parametri:

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

valori inferiori di azione

80 dB(A)

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, SORVEGLIANZA SANITARIA

valori superiori di azione

85 dB(A)

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, SORVEGLIANZA SANITARIA, MISURE TECNICHE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

valori limite di esposizione

87 dB(A)

MISURE IMMEDIATE PER EVITARE IL SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE, FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, SORVEGLIANZA SANITARIA, MISURE TECNICHE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

 

Per la valutazione del rischio rumore procediamo svolgendo un'analisi delle fasi di lavoro, tenendo conto delle modalità d'esecuzione, della mobilità dei lavoratori, delle eventuali pause di lavoro, dei tempi e dei metodi di lavorazione in rapporto a gruppi omogenei di lavoratori.

Il livello di emissione sonora dei vari macchinari può essere ricavato da banche dati tecniche, da dati forniti dal costruttore oppure da rilevazioni strumentali tramite un FONOMETRO, che possiamo effettuare secondo le indicazioni del datore di lavoro e degli addetti durante l’effettivo utilizzo dei macchinari.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

L'articolo 181 del D.Lgs. 81/08 prescrive in particolare l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori.

Le vibrazioni possono dividersi in due categorie, relative alla sede del corpo sulla quale possono agire: vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, generalmente provocate da utensili di lavorazione che possono essere impugnati, oppure vibrazioni trasmesse al corpo intero, solitamente provocate da mezzi meccanici di trasporto o locomozione.

I valori limite, come per il rumore, sono suddivise in fasce, considerando una giornata di 8 ore:

SISTEMA MANO-BRACCIOCORPO INTEROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

valori di azione

2,5 m/s2

0,5 m/ s2

SORVEGLIANZA SANITARIA, MISURE DI PREVENZIONE

valori limite di esposizione

5 m/s2

1,00 m/s2

MISURE IMMEDIATE PER EVITARE IL SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE, , SORVEGLIANZA SANITARIA, MISURE TECNICHE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

 

Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati tecniche, oppure in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Il documento di valutazione del rischio chimico ha come scopo l’individuazione e l’analisi dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’uso di agenti chimici pericolosi, come previsto dal Titolo IX del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Il capo I del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

Vengono pertanto considerate tutte le attività in cui siano presenti agenti chimici pericolosi e tutti gli agenti chimici presenti durante la produzione, immagazzinamento, miscelazione, contatto diretto o indiretto, manipolazione accidentale o volontaria, compreso lo smaltimento quale rifiuto degli stessi. A titolo esemplificativo necessitano di una valutazione dettagliata del rischio chimico le attività dove si può venire a contatto con: vernici, solventi, lubrificanti, detergenti, combustibili, materiali plastiche, vapori e aerosol (compresi fumi di saldatura) liquidi di processo, scarti, polveri di varia natura. Vi sono poi sostanze pericolose per le quali esistono metodologie di valutazione particolari, quali amianto, sostanze cancerogene e mutagene, sostanze radioattive.

Per poter effettuare un’adeguata valutazione dei rischi legati alle operazioni citate in precedenza è necessario fare riferimento a:

  1. natura, caratteristiche di pericolosità e quantitativi delle sostanze chimiche presenti;
  2. modalità di utilizzo, misure di prevenzione e protezione messe in atto;
  3. numero di lavoratori potenzialmente esposti, tipo durata e frequenza dell’esposizione;
  4. effetti delle misure di sicurezza messe in atto;
  5. valori limite di esposizione e valori biologici dell’agente (laddove applicabili);
  6. stima dell’esposizione cutanea ed inalatoria.

Tutte queste informazioni formano la base conoscitiva su cui è stata elaborata l’effettiva valutazione del rischio, comprendente anche le eventuali misure tecniche, procedurali o organizzative da mettere in atto per ridurre il rischio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI

L’art. 167 del D.Lgs. 81/2008 definisce la movimentazione manuale dei carichi come “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del

sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”.

Per patologie da sovraccarico biomeccanico si intendono: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervo vascolari.

Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è quello di valutare le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro tenendo conto in particolare delle caratteristiche del carico e le condizioni di lavoro, individuare le misure di prevenzione e protezione, sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti. I fattori da prendere in considerazione in maniera integrata nella valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi quelli riportati nell’allegato XXXIII, riferibili a:

  1. caratteristiche del carico,
  2. sforzo fisico richiesto,
  3. caratteristiche dell’ambiente di lavoro,
  4. esigenze connesse all’attività.

I metodi di valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi che possiamo utilizzare sono derivanti dalla letteratura o proposti da organismi internazionali:NIOSH,Snook e Ciriello,OWAS, MAPO.

Il primo è quello generalmente più utilizzato, e si basa sul calcolo di un peso limite raccomandato, calcolato secondo le condizioni sopra elencate; in condizioni ideali il peso massimo da non superare varia secondo la seguente tabella, il peso minimo da movimentare per il quale sarebbe necessario valutare la movimentazione manuale dei carichi secondo tale metodologia è di 3 kg

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZA

Il rischio di interferenza tra lavorazioni si verifica qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dal dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (corretto dal D.Lgs. 106/2009).

In questo caso occorre valutare l'interazione tra le due attività in un apposito documento di valutazione congiunto (detto D.U.V.R.I.) per stabilire quali tipologie di rischio normalmente non presenti nella normale attività di ciascuna azienda vengano introdotte dall'altra ad esempio uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di rischio chimico, manomissione e intralcio delle via di fuga etc., ed indicare le misure da adottare per controllare o se possibile eliminare tali rischi.

Il rischio interferenziale potenzialmente può colpire i lavoratori sia della ditta appaltante sia della ditta appaltatrice, ma sebbene queste debbano agire congiuntamente, collaborando per la gestione di tale rischio, l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I. ricade sul datore di lavoro della prima, ovvero la ditta Committente dell’appalto o fornitura. La redazione del D.U.V.R.I. non è obbligatoria per lavori di mera natura intellettuale o entità inferiore ai cinque uomini-giorno, sempre che non ci sia pericolo di contatto con sostanze tossiche, cancerogene, esplosive, cadute dall'alto, seppellimento, o altri rischi gravi (lavori in pozzi e gallerie o in prossimità di linee elettriche ad alta tensione). Attenzione però, la non redazione del documento non esime il datore di lavoro dal VALUTARE e GESTIRE comunque il rischio da interferenza.

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO PER LAVORATRICI GESTANTI E PUERPERE

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una valutazione PREVENTIVA dei rischi ai fini della tutela delle lavoratrici madri secondo le modalità previste dal D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.

Tale valutazione deve prendere in esame tutti gli aspetti dell’attività lavorativa per identificare pericoli e probabili cause di lesioni o danni e stabilire in quale modo tali cause possano essere rimosse, in maniera tale da eliminare o ridurre i rischi.

Per effettuare tale valutazione è necessario uno studio approfondito del ciclo e delle modalità di lavorazione poiché la normativa prevede una serie di lavorazioni VIETATE in periodo di gravidanza o allattamento, poiché sono FATICOSE PERICOLOSE ED INSALUBRI oppure comportano l’esposizione ad AGENTI, CONDIZIONI E PROCESSI che determinano rischi per la donna, il nascituro o il bambino.

La valutazione dei rischi comprende le seguenti fasi:

  • identificazione delle categorie delle lavoratrici (gestanti, puerpere, in periodo di allattamento, madri adottive e/o affidatarie) e della mansione cui sono adibite;
  • identificazione dei pericoli (agenti fisici, chimici e biologici; attività svolte; movimenti e posture; fatica psicofisica, ecc.);
  • valutazione del rischio in termini qualitativi e quantitativi.

Una volta identificati i rischi sarà necessario stabilire se essi rientrano tra quelli considerati pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino.

Se da tale valutazione emergono situazioni di rischio, il datore di lavoro individua le misure di protezione e prevenzione da adottare (diversa organizzazione del lavoro, modifiche dell’orario di lavoro, cambiamento temporaneo della mansione, ecc.).

Tutte le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza dovranno essere informati dei risultati della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, in particolare per il primo trimestre di gravidanza.

Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza individuate nello specifico documento di valutazione sono:

  • tassativamente obbligatorie
  • da impiegare correttamente e continuamente
  • da osservare personalmente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

Nell’ambito della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi del decreto 81/08, i datori di lavoro devono individuare le cause dello stress legato all’attività lavorativa, valutare il rischio e adottare le misure preventive più opportune per prevenire le malattie sul lavoro.

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

Potenzialmente lo “stress” può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro.

L’obiettivo della valutazione del rischio “stress lavoro correlato” è quindi quella di accrescere la consapevolezza e la comprensione dei datori di lavoro relativamente ai “segnali” che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato e contemporaneamente guidare e sostenere gli stessi e lavoratori nella riduzione del rischio attraverso l’analisi degli indicatori oggettivi aziendali e l’eventuale rilevazione delle condizioni di stress percepito dai lavoratori.

AB Engineering ha messo a punto una METODOLOGIA INTEGRATA DI VALUTAZIONE del RISCHIO STRESS che riunisce i principali criteri e spunti suggeriti da diverse metodologie e documenti ufficiali (elenco non esaustivo):

  • Accordo Europeo 08/10/2004
  • Norme UNI EN ISO 10075: carico di lavoro mentale
  • Linee Guida ISPESL
  • Decreto n.13559 della Regione Lombardia
  • Guida operativa del coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro
  • Linee Guida della Regione Toscana
  • Indicazioni della Commissione Consultiva Permanente ai sensi del D.Lgs. 106/09 del 18/11/2010.

L’intervento di valutazione del rischio specifico comprende:

  • una valutazione oggettiva tramite metodi di osservazione diretta;
  • una valutazione soggettiva tramite l’analisi della percezione dei lavoratori;
  • un report conclusivo con l’analisi dei dati e la definizione dei livelli di rischio a cui collegare gli interventi preventivi/protettivi sullo stress lavoro-correlato, che diventa parte integrante del documento generale di valutazione dei rischi.