Corsi di Formazione

Disponiamo di una moderna struttura dove poter somministrare tutti i corsi di formazione obbligatoriamente previsti per le figure addette alla gestione della sicurezza aziendale quale Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi sul luogo di lavoro RSPP, RLS, addetti alle emergenze, preposti, dirigenti, addetti all'utilizzo di attrezzature specifiche di cui all'Accordo Stato Regioni 22/02/2012 ( esempio: conduzione carrelli elevatori), nonché la formazione di base e specialistica per tutti i lavoratori ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, con la possibilità di effettuare alcuni di essi anche in E-LEARNING.

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ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE CORSI

 

RSPP DATORE DI LAVORO (ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011 e D.M. 16/01/1997)

Dal 11/01/2012 si applicano le disposizione dell'Accordo Stato Regioni 21/12/2011 sulla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi sul luogo di lavoro. Per la formazione effettuata fino al 11/07/2012 secondo la previgente normativa ( D.M. 16/01/1997) il datore di lavoro dovrà aggiornarne i contenuti al massimo entro il 11/01/2017, per coloro che intraprendano in data successiva al 11/07/2012 un percorso normativo quale DATORE DI LAVORO RSPP l'Accordo prevede una formazione differenziata in base al livello di rischio dell'azienda, secondo il codice ATECO: -> vedi classificazione ATECO

  • ATIVITA' A RISCHIO BASSO: 16 ore (di cui 8 ore con la possibilità di svolgerne in E-LEARNING);
  • ATTIVITA' A RISCHIO MEDIO: 32 ore (di cui 16 ore con la possibilità di svolgerne in E-LEARNING);
  • ATTIVITA' A RISCHIO ALTO: 48 ore (di cui 24 ore con la possibilità di svolgerne in E-LEARNING).

I contenuti sono suddivisi in 4 moduli: MODULO 1 - GIURUDICO; MODULO 2 - GESTIONALE; MODULO 3 - TECNICO; MODULO 4 - RELAZIONALE.

Inoltre, vige l'obbligo di aggiornamento OGNI 5 ANNI di:

  • ATIVITA' A RISCHIO BASSO: 6 ore (con possibile somministrazione in E-LEARNING);
  • ATTIVITA' A RISCHIO MEDIO: 10 ore (con possibile somministrazione in E-LEARNING);
  • ATTIVITA' A RISCHIO ALTO: 14 ore (con possibile somministrazione in E-LEARNING).

RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che all'interno dell'azienda sono state elette o hanno intenzione di candidarsi quale loro rappresentante in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Il R.L.S. ("rappresentante dei lavoratori per la sicurezza") ha il compito di essere il portavoce ed il tramite tra il lavoratori ed i vertici dell'azienda per le questioni che riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento delle attività, pertanto tale funzione non può essere in ogni caso ricoperta dal datore di lavoro. Il R.L.S. viene eletto a maggioranza tra i lavoratori che si candidano per ricoprire il ruolo; alla votazione partecipano solo i lavoratori; la carica va rinnovata OGNI 3 ANNI ed il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL il nominativo del R.L.S. eletto.

La durata del corso è di 32 ORE per tutte le tipologie di attività, vertendo sui seguenti argomenti:

  • principi giuridici comunitari e nazionali;
  • legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • nozioni di tecnica della comunicazione.

Inoltre, vige l'obbligo di aggiornamento:

  • per aziende da 1 a 14 dipendenti;
  • per aziende da 15 a 50 dipendenti: 4 ORE ANNUALI;
  • per aziende oltre i 50 dipendenti: 8 ORE ANNUALI.

I corsi RLS possono essere effettuati interamente in E-LEARNING oppure in aula.

ADDETTO EMERGENZA ANTINCENDIO (D.M. 10/03/1998)

Il corso è rivolto a tutte le persone che all'interno dell'azienda sono state designate dal datore di lavoro quali ADDETTI ANTINCENDIO E LOTTA EMERGENZE ai sensi del D.Lgs. 81/08, ivi compresi i datori di lavoro i quali intendano svolgere direttamente tale compito secondo quanto previsto dall'art. 34 del medesimo decreto.

Le tipologie di corso si suddividono in:

  • Corso A (rivolto ad addetti che operano in aziende a RISCHIO INCENDIO BASSO ai sensi del D.M.10/03/98) si articola in una lezione di 4 ore suddivisa in sessione teorica (2 ore) e sessione pratica (2 ore);
  • Corso B (rivolto ad addetti che operano in aziende a RISCHIO INCENDIO MEDIO ai sensi del D.M.10/03/98) si articola in 2 lezioni, per un totale di 8 ore, suddivise in sessione teorica (5 ore) e sessione pratica (3 ore).

L'azienda può conoscere il suo livello di rischio consultando il DVR aziendale, ad ogni modo se l'attività è soggetta al controllo dei VVFF (certificato di prevenzione incendi) è da considerarsi a livello di rischio almeno MEDIO.

Su richiesta possiamo organizzare anche i corsi per aziende a rischio di incendio ELEVATO (corso C della durata di 16 ore).

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA LAVORATORI (ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011)

L' 11/01/2013 è entrato pienamente in vigore l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, riguardante la FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGATORIA per TUTTI I LAVORATORI.

L'Accordo costituisce attuazione dell'OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di formazione di tutti i lavoratori sui rischi specifici della sicurezza presenti nella propria azienda e regolamenta i contenuti, la durata e le modalità di somministrazione di specifici corsi, rivolti a tutti i lavoratori delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, volontario o lavoratore autonomo in esclusiva, come da art. 20 del citato decreto.

I nostri CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNATI ALL'ACCORDO STATO REGIONI del 21/12/2011 sono rivolti alle aziende che hanno effettuato la formazione da più di 5 anni, che non sono in grado di documentare la formazione pregressa o che non hanno mai provveduto ad inviare i propri lavoratori a corsi di formazione.

Possiamo prevedere diverse sessioni in funzione delle esigenze lavorative, in quanto TUTTI I LAVORATORI devono frequentare:

  1. corso di FORMAZIONE BASE della durata di 4 ORE (con possibile somministrazione in E-LEARNING);
  2. corso di FORMAZIONE SPECIFICA di durata 4, 8 o 12 ore variabile in funzione della classificazione ATECO dell'attività (RISCHIO BASSO; MEDIO o ALTO). -> vedi classificazione ATECO

Inoltre, vige l'obbligo di aggiornamento OGNI 5 ANNI (6 ORE TOTALI per tutte le tipologie di attività), con la possibilità di effettuare interamente il corso in E-LEARNING oppure in aula.

ADDETTO EMERGENZA PRIMO SOCCORSO (D.LGS. 388/2003)

Possiamo anche gestire la formazione per ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 388/2003.

Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

  1. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  2. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
  3. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.

E' prevista una formazione di 12 ORE per le aziende di tipo B e C, di 16 ORE per le aziende di tipo A.

Inoltre, vige l'obbligo di aggiornamento OGNI 3 ANNI della sola parte pratica.

Il corso viene svolto presso un struttura esterna (poliambulatorio) nelle vicinanze della AB Engineering.

FORMAZIONE UTILIZZO ATTREZZATURE SPECIFICHE (ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011)

In base a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, se in ambito lavorativo si utilizzano attrezzature di lavoro che necessitano di particolari abilità e addestramento, gli operatori (N.B. compreso anche il DATORE DI LAVORO) che ne facessero uso devono obbligatoriamente possedere una abilitazione specifica, conseguita tramite apposita formazione in materia, comprensiva di una parte teorica e di una parte pratica che riguardi l'utilizzo, la manovra e la gestione delle emergenze rapportati a tali attrezzature.

L'Accordo elenca i macchinari soggetti a tale disciplina, gli argomenti e la durata della formazione:

Attrezzatura

modulo teorico (ore)

modulo pratico (ore)

Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE)

4

4 (PLE con stabilizzatori)

4 (PLE senza stabilizzatori)

6 (PLE con e senza stabilizzatori)

Gru caricatrici idrauliche

4

8

Gru a Torre

8

4 (gru a rotazione in basso)

4 (gru a rotazione in alto)

6 (gru a rotazione in basse e in alto)

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

8

4 (carrelli industriali semoventi)

4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)

4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)

8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi)

Conduzione gru mobili

(corso base)

7

7

Conduzione gru mobili

(modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)

4

4

Trattori agricoli o forestali

3

5 per trattori a ruote

5 per trattori a cingoli

Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli

4

6 per escavatori idraulici

6 per escavatori a fune

6 per caricatori frontali

6 per terne

6 per autoribaltabili a cingoli

12 per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne

Pompe per calcestruzzo

7

7

Tutti i corsi di cui sopra possono essere effettuati su richiesta, anche presso la sede del cliente stesso.

Attualmente, abbiamo a listino il corso per addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali (8+4 ore). La parte teorica (8 ore) del corso per addetti alla conduzione di qualsiasi tipo di carrelli elevatori può essere effettuata anche in modalità E-LEARNING.

Inoltre, vige l'obbligo di aggiornamento OGNI 5 ANNI della durata di 4 ore.

PREPOSTO E DIRIGENTE (ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011)

L' Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che disciplina la formazione dei lavoratori prevede anche una formazione particolare per le figure di DIRIGENTE e PREPOSTO, così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08:

  • DIRIGENTE: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
    E' prevista, in sostituzione della formazione stabilita per i lavoratori, una formazione di 16 ORE per tutte le tipologie di attività, con contenuti organizzati in 4 moduli: MODULO 1 - GIURIDICO NORMATIVO; MODULO 2 - GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA ; MODULO 3 - INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI; MODULO 4 - COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI. E' previsto inoltre un aggiornamento quinquennale di 6 ORE. Il corso può essere effettuato in aula oppure interamente in E-LEARNING.
  • PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. L'accordo prevede una formazione particolare in aggiunta a quella prevista per i lavoratori, della durata di 8 ORE per qualsiasi tipologia di attività. E' previsto inoltre un aggiornamento quinquennale di 6 ORE.

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SICUREZZA

Tutte le figure addette alla sicurezza, oltre che ricevere una formazione specifica devono aggiornarla periodicamente.

I riferimenti legislativi sono molteplici e variano in dipendenza del ruolo ricoperto:

  • RSPP (DATORE DI LAVORO E NON): obbligatorio OGNI 5 ANNI -> vedi classificazione ATECO
  • RLS : obbligatorio per aziende fino a 15 dipendenti, obbligatorio (annuale, 4 ORE) per aziende da 15 a 50 dipendenti, obbligatorio (annuale, 8 ORE) per aziende oltre i 50 dipendenti
  • ADDETTO PRIMO SOCCORSO: obbligatorio OGNI 3 ANNI (solo parte pratica 4-6 ORE)
  • ADDETTO ANTINCENDIO: obbligatorio OGNI 3 ANNI (2 ore per aziende a rischio basso, 5 ore per aziende a rischio medio, 8 ore per aziende a rischio elevato)
  • PREPOSTO: obbligatorio OGNI 5 ANNI (6 ore per tutti i livelli di rischio)
  • DIRIGENTE: obbligatorio OGNI 5 ANNI (6 ore per tutti i livelli di rischio)
  • LAVORATORI: obbligatorio OGNI 5 ANNI (6 ore per tutti i livelli di rischio).

Inoltre potrebbe essere necessario integrare la formazione degli addetti all'utilizzo di attrezzature specifiche -> vedi riepilogo con i diversi CASI

RSPP/ASPP ESTERNO O LAVORATORE (ACCORDO STATO REGIONI 26/01/2006)

Modulo A

Costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La sua durata è di 28 ore.

Modulo B

Moduli di specializzazione, i corsi devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Le durate variano da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore (ATECO) di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e di ASPP.

Modulo C

Corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, durata 24 ore su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali .

Per ASSP e RSPP sono previsti anche corsi di aggiornamento (anche con formazione a distanza) che devono essere riferiti al settore produttivo di riferimento e orientati verso le innovazioni tecniche/organizzative nel campo delle misure di prevenzione ed all'aggiornamento normativo.

Per i Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione la durata dell'aggiornamento varia da 40 a 60 ore modulabili nell'arco del quinquennio (in media 8 o 12 ore ogni anno) a seconda dei settori di attività.

Per gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione la durata è di 28 ore modulabili nell'arco del quinquennio (in media 6 ore ogni anno) per tutti i settori di attività. I corsi di formazione per queste figure sono organizzati su richiesta.

Le quotazioni pertanto non sono a listino, ma vengono concordate direttamente con il cliente, in base anche alla tipologia e alla durata dei moduli formativi necessari.

TUTELA DELLA PRIVACY

Tutte le aziende sono tenute a dare attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa a tutela dei dati personali e sensibili (D.Lgs. 196/2003 - Codice Privacy), la cui corretta applicazione consente, non solo di adempiere agli obblighi di legge, ma anche di migliorare l'organizzazione aziendale, i processi di lavoro e la qualità dei risultati.

Occorre custodire e controllare i dati personali oggetto di trattamento per contenere nella misura più ampia possibile il rischio che i dati siano distrutti, dispersi anche accidentalmente, conoscibili fuori dei casi consentiti o altrimenti trattati in modo illecito.

Il Codice richiede l'adozione di diverse misure fisiche, logiche ed organizzative di sicurezza per garantire che i dati relativi a terzi che l'azienda acquisisce per lo svolgimento dei servizi richiesto siano trattati, custoditi e controllati secondo alcune misure minime di sicurezza: a titolo di esempio possiamo citare il fatto che ogni persona che accede alla banca dati (dall'anagrafica dei clienti ad archivi contenenti dati sensibili) deve essere preventivamente incaricata e riconosciuta dal sistema attraverso un identificativo associato ad una password che deve essere lunga almeno otto caratteri, modificata all'atto del primo collegamento e non deve essere agevolmente riconducibile al soggetto autorizzato.

Tra le altre misure previste sono particolarmente importanti l'aggiornamento costante del software con le ultime "patch" rilasciate dal produttore e il backup settimanale dei dati.

Oltre alle misure minime il Codice prevede altre misure di sicurezza più ampie "idonee" a garantire ulteriormente la protezione dei dati e dei sistemi, e obbligatorie per coloro che trattano dati sensibili e giudiziari.

In generale il Codice impone in via generalizzata l'obbligo di realizzare un vero e proprio sistema integrale di sicurezza che protegga i dati custoditi personali e identificativi, siano essi ordinari o sensibili, e giudiziari, da parte del titolare del trattamento.

Il c.d. decreto semplificazioni (D.L. n. 5/2012) ha abrogato l'obbligo di redigere ogni anno, entro il 31 marzo, il documento programmatico per la sicurezza, ma rimangono ferme tutte le disposizioni previste dalla normativa e l'obbligo di aggiornamento della documentazione relativa alla privacy quando necessario. E' opportuno inoltre il coinvolgimento di tutti i lavoratori e collaboratori nel processo di gestione della privacy. A tal fine può essere opportuno effettuare una formazione specifica, che può essere somministrata anche in E-LEARNING.