FOTOVOLTAICO, IL DINIEGO DELL’ AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E’ ILLEGITTIMO

Non si può negare in modo generico l’autorizzazione paesaggistica ad un piccolo impianto fotovoltaico in zona agricola, perché illegittimo.

In queste circostanze, il Tribunale Amministrativo dovrà fornire una spiegazione in merito al non rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e qualora la fruibilità e l’estetica del paesaggio siano compromesse in modo grave, l’Autorità preposta alla tutela dell’ambiente e del paesaggio dovrà prima suggerire soluzioni alternative in grado di minimizzare (in questo caso) l’impatto dei pannelli.

Se la realizzazione di impianti fotovoltaici non pregiudica in modo grave la fruibilità del paesaggio, tutte le autorizzazioni necessarie al mantenimento devono essere rilasciate.

Ai sensi del D.Lgs. 387/2003, “le opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono espressamente qualificate dalla legge come opere di pubblica utilità, in quanto la produzione di energia pulita è incentivata dalla legge”.

Pertanto, le motivazioni del diniego di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione dell’impianto devono essere particolarmente stringenti:

  • il diniego è generico: occorre una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti. La produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce alla salvaguardia dei valori paesaggistici;
  •  non vi è alcuna valutazione degli altri interessi pubblici da parte dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Non viene suggerito alcun accorgimento tecnico funzionale che consenta di abbattere ulteriormente l’impatto negativo dei pannelli sul paesaggio

In conclusione, il diniego dell’autorizzazione paesaggistica per fotovoltaico è illegittimo qualora fosse generico e l’Amministrazione non proponesse alcuna alternativa tecnico-funzionale.