11.01.2017: SCADENZA DEI TERMINI PER L’AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER I SOGGETTI GIA’ FORMATI IN DATA 11.01.2012

Il quinquennio dall'entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 scade il giorno 11 gennaio 2017. Come rispettare la scadenza?

AB Engineering Srl informa tutte le aziende che è in arrivo l’ultima scadenza prevista dalla Conferenza Stato-Regione del 21/12/2011 applicativi del D.Lgs 81/08, per aggiornare i contenuti e la durata della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le figure di RSPP, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI.

All'aggiornamento sono tenuti i datori di lavoro che ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 7 aprile 2008, n. 81 svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, nonché i dirigenti, i preposti ed i lavoratori.

L'aggiornamento, in relazione a quanto stabilito dal citato accordo, deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo stesso che è stata fissata dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta l'11 Gennaio 2012.

AGGIORNAMENTO DEI DATORI DI LAVORO

In relazione ai datori di Lavoro/RSPP, si prevede un aggiornamento quinquennale di durata e contenuti differenziati in base al livello di rischio dell’azienda:

  • 6 ore per il basso rischio
  • 10 ore per il medio rischio
  • 14 ore per l’alto rischio

L'aggiornamento può avvenire secondo le modalità di apprendimento e-learning. I contenuti della formazione verteranno sui seguenti argomenti: approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi; fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e l'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Né è ricompresa la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. Anche in questo caso l'aggiornamento, che dovrà riguardare approfondimenti giuridico-normativo, aggiornamenti tecnici sui rischi cui sono esposti i lavoratori, aggiornamento sulla gestione della sicurezza in azienda, fonti di rischio e relative misure di prevenzione, può essere organizzato e certificato dagli enti ai quali si è fatto riferimento per i datori di lavoro.

Tutti i lavoratori e i Datori di Lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e protezione, già formati alla data di entrata in vigore degli Accordi del 21/12/11 (ossia prima del 11/01/2012), dovranno aggiornarsi entro il 11/01/2017.

Invece, i lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che abbiano svolto i corsi di formazione successivamente alla pubblicazione dell’Accordo del 21/12/11, ossia dopo l’11/01/2012, il termine iniziale per il calcolo dell’aggiornamento quinquennale, va a coincidere con la data di effettivo completamento dei rispettivi percorsi formativi.

 

ATTENZIONE!! MANCATA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA A CIASCUN LAVORATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA (ART.37, TU):

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 Euro (art. 55, c.5 lett.c), TU)

Tra le modifiche e integrazioni introdotte con il D.Lgs. 151/2015 al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) occorre approfondire quanto introdotto dal Legislatore in merito alla violazione degli art. 18 e 37, rispettivamente riguardanti la sorveglianza sanitaria e la formazione. Infatti l’art. 20 del D.Lgs. 151/2015 (decreto in attuazione al Jobs Act) introduce il comma 6-bis nell’Art. 55 del D.Lgs. 81/08, che recita: “In caso di violazione delle disposizioni previste dall’Art. 18, comma 1, lettera g), e dall’Art.  37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati”.

Con questo provvedimento si è cercato di riorganizzare e razionalizzare l’intero sistema della formazione in materia di salute e sicurezza, accogliendo molte della proposte avanzate dalla CNA e integrando anche  alcune utili disposizioni contenute nelle Linee Applicative e nelle risposte della Commissione Interpelli.

Crediamo, tuttavia, che sia ancora possibile operare miglioramenti per quanto riguarda la semplificazione e, soprattutto, la maggiore rispondenza dei percorsi formativi obbligatori, ai bisogni reali delle aziende e dei lavoratori.

Per tutti coloro che fossero interessati, contattateci per un preventivo o solo per informazioni:

- all'indirizzo e-mail: formazione@abengineeringsrl.it, oppure

- al n. 071.7202100

Potete trovare altre informazioni sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/AB-Engineering-srl-466579643400567/ e Twitter https://twitter.com/ABENGINEERINGIT?lang=it.

Cordiali saluti,

Lo Staff di AB Engineering Srl